Art.298b cpv.2 CC – L’autorità parentale congiunta costituisce oggi la regola. L’attribuzione dell’autorità parentale ad un solo coniuge è l’eccezione.

L’eccezione è giustificata quando esiste una situazione di conflitto serio, duraturo e una incapacità persistente dei genitori a comunicare (non solo sugli aspetti dell’autorità parentale) che crea nocumento al  figlio.

L’attribuzione ad un solo coniuge dell’autorità parentale non è tuttavia ammessa se non quando è idonea a sopprimere, o per lo meno a ridurre, gli effetti negativi che la situazione crea al figlio.