Art.176 cpv.3 CC – Nel nuovo diritto la nozione di “custodia” è sostituita dalla nozione di “diritto a determinare il luogo di residenza del minore” che costituisce una componente dell’autorità parentale. La generica “custodia” è da intendersi ormai come la “custodia di fatto” ossia l’ubicazione quotidiana del minore dove vengono esercitati i diritti e i doveri legati a cura ed educazione.
Il fatto che l’autorità parentale congiunta sia oggi la regola non significa ancora che la custodia di fatto debba essere suddivisa. Se non è conforme agli interessi del minore la “custodia alternata” non va decisa (DTF 141 III 328). Il Giudice dovrà considerare una serie di elementi qualora venga richiesto di esprimersi in merito ad una “custodia alternata”, in particolare le capacità educative, la disponibilità a cooperare, la situazione geografica, gli auspici del minore, la stabilità e la possibilità del genitore ad occuparsi personalmente del minore.
Il Giudice dispone al riguardo di un ampio margine di apprezzamento, il Tribunale Federale non interviene nella valutazione se non quando la decisione si fonda su fatti che non avrebbero dovuto giocare alcun ruolo, rispettivamente quando non sono state considerate circostanze che imperaticamente andavano considerate (DTF 132 III 97).