Art.321 CP, art.169 cpv.3 CPP – Il segreto professionale dell’avvocato è previsto dagli art.321 CP e 13 LLCA. La prima norma prevede che l’avvocato sia punibile, su querela, nel caso in cui riveli un segreto confidatogli nell’ambito della professione o di cui ha avuto conoscenza in un tale contesto. La seconda prevede che l’avvocato soggiace all’obbligo del segreto per tutto quanto gli è stato confidato dal cliente nell’esercizio della professione; tale obbligo non è limitato nel tempo e si estende ai propri ausiliari.
Il segreto professionale dell’avvocato copre l’attività professionale specifica e non si applica invece all’attività commerciale non riferibile alla prima (DTF 135 III 597 c.3.3). Trattandosi di confidenze, sfuggono all’obbligo del segreto unicamente quelle per cui non vi è alcun legame con il mandato. Una informazione è invece da ritenere coperta da segreto se è riconoscibile per l’avvocato che tale è la volontà del cliente (DTF 117 Ia 341 c.6a/bb). L’obbligo del segreto concerne fatti e informazioni acquisiti dal cliente e da terzi (e quindi anche da controparte).
Affinché la rivelazione di fatti coperti da segreto sia lecita è necessario che il cliente acconsenta oppure, nell’alternativa, che l’autorità di vigilanza autorizzi per scritto l’avvocato.
L’art.169 CPP prevede che una persona possa rifiutarsi di testimoniare se le sue dichiarazioni sono suscettibili di esporre la propria vita o la propria integrità fisica a una grave minaccia. Tale minaccia deve essere concreta (DTF 139 IV 265 c.4.2). Delle semplici pressioni psicologiche, degli eventuali effetti negativi sul piano personale o finanziario, possibili tentativi di intimidazione o una possibili reazioni ansiosa non costituiscono una grave minaccia.