Art.128 cpv.1 e 3, 204 cpv.1 e 206 CPC – L’assegnazione di una multa alla parte che non compare a una udienza di conciliazione deve rimanere una eccezione.

L’art.206 CPC regola le conseguenze della mancata comparsa. L’alternativa è lo stralcio del procedimento (se l’istante a non comparire) oppure il rilascio della autorizzazione a procedere (se è la parte convenuta a non comparire).

Non esiste alcun obbligo a indire una seconda udienza. Le parti non hanno alcun obbligo di negoziare sia l’istante che il convenuto possono perentoriamente respingere ogni compromesso. Non sussistendo alcun obbligo di collaborazione in fase conciliativa a fortiori non può essere sanzionata la mancata comparsa.

Il fatto che una parte attenda il giorno precedente l’udienza per comunicare all’autorità di conciliazione che non intende presenziare non costituisce comportamento da sanzionare con la multa essendo la medesima (art.128 CPC) riservata ai casi di perturbamento delle udienze.