Art.398 cpv.2 CO, art.2 CC e art. 11 LBVM – La giurisprudenza distingue tre relazioni contrattuali tra banca e cliente: il contratto di gestione, il contratto di consulenza e il semplice conto di deposito (vedi DTF 133 III 97). Dalla qualifica del contratto dipende l’estensione dei doveri contrattuali di informazione, di consiglio e di avviso della banca.
Nel mandato di gestione i doveri della banca sono i più estesi.
Nel contratto di consulenza i doveri della banca non possono essere determinati in maniera generale ma dipendono dalla situazione; tra i criteri da considerare vi è anche l’esperienza del cliente. Di regola il cliente sopporta solo il rischio conseguente alle sue decisioni di investimento e la banca non assume responsabilità in conseguenza ad un consiglio negativo a meno che lo stesso risulti oggettivamente falso e conseguentemente irragionevole (vedi DTF 119 II 333).
Nel contrato di deposito la banca si impegna unicamente ad eseguire le istruzioni del cliente. Solo in situazioni eccezionali la banca ha un dovere di messa in guardia, ad esempio quando la banca si rende conto che il cliente non ha compreso il rischio legato all’investimento che intende realizzare.
Per determinare se è stato concluso un contratto di consulenza oppure un semplice contratto di deposito non va considerato unicamente il contratto scritto ma la conoscenza e l’esperienza del cliente, la relazione di fiducia instauratasi e ciò anche se la banca non percepisce alcuna retribuzione specifica oltre alle commissioni sugli ordini.