Art.181 CP – L’inoltro di un precetto esecutivo per un importo significativo può essere qualificato quale reato di coazione.
Una coazione è data quando “usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona” se ne intralcia la libertà di agire. Il requisito della “minaccia di grave danno” va valutato oggettivamente. Per quanto attiene al precetto esecutivo va riconosciuto come una persona di sensibilità media può essere turbata nel caso in cui il credito indicato risulti importante (in concreto ca. fr. 600’000.-).
Notificare un precetto esecutivo per un importo che si intende reclamare è operazione lecita, non così invece quando si intende utilizzare tale procedimento come mezzo di pressione per “spingere” il debitore ad accettare un accordo transattivo (vedi DTF 115 III 18 consid.3).