Art.363, 367, 368 e 404 CO – Si è in presenza di contratto d’architetto globale quando un architetto si obbliga a preparare i piani e gli altri documenti concernente lavori di costruzione o di trasformazione di un immobile, come pure a dirigere tali lavori.
Secondo la giurisprudenza tale contratto è da considerarsi “misto”, nel senso che la responsabilità dell’architetto per la preparazione dei piani e per la scelta dei materiali soggiace alle norme del contratto di appalto (art.363 e segg.CO), mentre la responsabilità per la direzione lavori soggiace alle norme sul mandato (art. 398 e 97 cpv.1 CO). La risoluzione del contratto di architetto globale è tuttavia interamente sottoposta alle norme relative al mandato (art. 404 CO) e ciò indipendentemente dalle prestazioni considerate erronee (DTF 127 III 543).
Il committente, dopo avere assolto le proprie incombenze che consistono nel verificare l’opera e nel segnalare immediatamente il difetto (art.367 cpv.1 CO) potrà chiedere la riparazione dei piani difettosi, la riduzione degli onorari o la risoluzione del contratto, non per contro chiedere la riparazione della costruzione dato che l’architetto non ha assunto un tale obbligo. Al riguardo può essere unicamente chiesta la risarcimento in denaro dei costi necessari al rifacimento.
Senonché, nel caso in cui la riparazione sia impossibile oppure non possa essere ragionevolmente pretesa circostanza che rileva al potere di apprezzamento del Giudice (art.4 CC), la richiesta di indennizzo del committente è limitata all’interesse negativo oppure al minor valore dell’opera difettosa per analogia a quanto previsto dall’art.368 cpv.2 prima frase CO.
Attenzione l’onere della prova incombe al committente (art.8 CC) per cui nel caso in cui egli non abbia chiesto un tale indennizzo – per lo meno in via subordinata – comprovando l’entità la pretesa deve essere respinta.