Art.151 CPC, 221 cpv.1 let.d e 222 cpv.2 CPC – La nozione di “fatto” è riferibile a tutto quello che il giudice non può sapere dalla sola conoscenza del diritto. La norma SIA 118 è opera di un organismo privato, anche se strutturata secondo la tecnica giuridica, è da considerarsi un fatto non costituendo “diritto” ossia ciò che il giudice è tenuto a conoscere (vedi DTF 132 III 285).

Tuttavia la giurisprudenza attuale ritiene che non è necessario allegare e fornire la prova di “fatti notori” (art. 151 CPC).

I fatti che possono essere conosciuti da tutti e controllati utilizzando mezzi accessibili sono considerati notori (DTF 135 III 88 cons.4.1).

La norma SIA 118 è oggetto di commentari speciali ed è sistematicamente considerata nelle contribuzioni giuridiche ne consegue che il testo della norma SIA 118 non deve essere necessariamente allegato e documentato.