Art. 667 cpv.1 e 2 CC, Art.671 CC e Art.677 CC – In forza del principio di accessione il proprietario di un fondo diviene proprietario anche di quanto si trova al di sopra e al di sotto della superficie. La proprietà coinvolge anche le parti integranti (vedi DTF 120 III 79). Le costruzioni mobiliari (art. 677 cpv.1 CC) per contro sono di pertinenza del proprietario delle stesse. Trattasi di costruzioni leggere come chalet, boutiques e baracche poste sul fondo altrui senza intenzione di porli a dimora.

Una piscina che per ¾ è interrata e attorno alla quale è stato disposto del beton a delimitazione della stessa costituisce parte integrante del fondo e non una costruzione mobile.