Art.712g cpv.1 e 3 CC, 648 cpv. e 647 b cpv.2 CC – La PPP iscritta a registro con menzione “prima della costruzione” esiste giuridicamente. Le quote di PPP costituiscono degli immobili e possono essere oggetto di transazioni prima della fine della costruzione (vedi anche DTF 107 II 211).
Chi acquista una quota di PPP anche se in una PPP “prima della costruzione” dispone del diritto intangibile e inalienabile di partecipare alla assemblea dei comproprietari con diritto di voto.
Trasformare una quota di PPP da ristorante in appartamento supplementare non costituisce una cambiamento di destinazione per cui è richiesta l’unanimità, ma una modifica dell’uso per la quale è sufficiente la maggioranza qualificata. Sino a che il carattere globale dell’immobile sussiste la trasformazione di una sola unità di PPP non porta al cambiamento di destinazione.