Art.602 CC – Al momento del decesso di una persona, diritti e obblighi passano agli eredi che vanno a costituire la comunione ereditaria. Di principio i membri della comunione ereditaria devono agire tutti insieme o per l’intermediario di un rappresentante (art. 602 cpv.3 CC) , d’un esecutore testamentario (art. 518 CC) o di un amministratore ufficiale (art. 554 CC)

Se un erede rifiuta di acconsentire a un atto che porta su un bene della successione bisogna designare un rappresentante della comunione ereditaria in applicazione dell’art. 602 cpv.3 CC. In caso di urgenza tuttavia, quando l’interesse della comunione ereditaria esige una rapida azione ogni erede è legittimato ad agire quale rappresentante della comunione ereditaria (vedi DTF 125 III 219 CC).

Nel concreto è stata riconosciuta l’urgenza per l’inoltro di una domanda esecutiva destinata ad interrompere la prescrizione precisando che, secondo giurisprudenza, non è necessario domandarsi se era possibile che tutti gli eredi agissero in comune essendo sufficiente che l’interesse della comunione esiga un intervento rapido (DTF 58 II 195).