Art. 398 cpv.2 CO, art. 12 let.a LLCA, art. 6 CD, art.179 ter CP – Le regole professionali dell’avvocato sono enumerate all’art. 12 LLCA, legge che definisce di maniera esaustiva la materia. Secondo la giurisprudenza il mancato rispetto della clausola di confidenzialità e l’utilizzo di quanto espresso nel corso di trattative costituisce una violazione della norma e ciò in quanto si vuole garantire alle parti la facoltà di esprimersi liberamente nella fase di ricerca di un accordo extra giudiziario. Quando le trattative sono tra avvocati non è necessario che il carattere confidenziale sia stato evocato, gli avvocati sono automaticamente tenuti al dovere di confidenzialità. Per contro, quando la transazione si è discussa tra un avvocato e una parte non rappresentata, vi è l’obbligo di confidenzialità solamente quando tale dovere è stato espressamente previsto.

In ogni caso l’avvocato che produce una registrazione effettuata dal proprio cliente che sa essere stata assunta in modo illecito viola l’art. 12 let. a LLCA. L’avvocato è infatti tenuto a difendere gli interessi del proprio cliente con tutti i mezzi legali disponibili non essendogli consentito di violare l’ordine giuridico. Anche l’utilizzo di un mezzo di prova di “dubbia legalità” è stato considerato punibile disciplinarmente (vedi 2C_257/2010).

L’avere prodotto una registrazione che sa essere stata assunta illegalmente costituisce indubbiamente una violazione disciplinare dell’avvocato; anche a livello penale (art. 179 ter cpv.2 CP) le circostanze potrebbero indicare una sua responsabilità visto che la norma citata punisce non solo l’assunzione di una registrazione ma anche il fatto di renderla accessibile a terzi.