Art. 10 cpv.2 LADI, art. 71 Regolamento CEE 1408/71 e art. 65 n.1 Regolamento CE n.883/2004 –
Il frontaliere in senso proprio, ossia colui che ha la propria residenza effettiva in Italia e lavora in Svizzera, non può richiamarsi allo statuto di parzialmente disoccupato (art. 10 cpv.2 LADI), quando ha sottoscritto unicamente contratti a tempo determinato ossia contratti per i quali la durata non è più garantita quando il tempo di disoccupazione è decorso.
Secondo il diritto comunitario quando il lavoratore non ha più nessuna relazione con lo Stato di competenza ed è totalmente disoccupato dovrà rivolgersi per il sostegno nelle ricerche di impiego all’istituzione del luogo di residenza (vedi anche DTF 133 V 137), ciò si verifica con la scadenza del contratto a tempo determinato.
Al contrario la persona occupata presso un’impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la cui attività è sospesa pur potendo tornare al suo posto in qualunque momento, è considerata in stato di disoccupazione parziale, ciò si potrebbe verificare quanto il lavoratore al beneficio di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.