Art.400 cpv.1 CO, art.607 cpv.3 e 610 CC
Non esiste un diritto all’informazione generale degli eredi verso i terzi (vedi anche DTF 132 III 677).
Il diritto successorio prevede unicamente l’informazione da parte dei coeredi in applicazione degli art. 607 cpv.3 e 610 CC.
Il diritto contrattuale (art. 400 CO) pure non permette una informazione illimitata urtandosi al diritto del defunto a disporre della propria sfera privata che protegge dati di natura strettamente personali ma anche fatti di natura economica relativi a patrimonio ed ordini dati e ciò indipendentemente dal fatto che il defunto abbia chiesto o meno a terzi (in genere una banca) di mantenere la riservatezza.
Il diritto all’informazione è individuale entro questi limiti.
Affinché un erede disponga di un diritto alla informazione verso la banca è necessario che il defunto avesse una relazione contrattuale con la medesima, che l’erede sia stato riconosciuto come tale e che una lesione dei propri diritti successori entri in considerazione.
In ambito internazionale invece è il tribunale straniero a fissare l’estensione delle informazioni che la banca è tenuta a fornire e ciò conformemente alla Convenzione dell’Aia 18.3.1970 (vedi DTF 142 III 116).