Art.4 cpv.1 let.g LAFE – L’acquisto di un fondo da parte di cittadina svizzera, grazie a finanziamento bancario fondato esclusivamente sul reddito del marito (cittadino straniero), adempie le condizioni di cui alla norma indicata in entrata e legittima il ricorso alla procedura di autorizzazione LAFE.
In genere l’acquisto di un fondo da parte di cittadina svizzera all’estero non richiede l’autorizzazione. Tuttavia se il finanziamento ipotecario necessario all’acquisto interviene all’estero e supera i 2/3 del valore venale dell’immobile al creditore ipotecario viene riconosciuta una posizione analoga a quella del proprietario ai sensi dell’art. 4 cpv.1 let.g LAFE, da cui l’obbligo di ricorso alla procedura di autorizzazione.
Analoga sorte quando, come in concreto, il marito (straniero) partecipa all’acquisto ed il suo reddito garantisce esclusivamente il finanziamento bancario ottenuto.