Art. 321 CP e 13 LLCA – L’avvocato che procede nei confronti del proprio cliente per l’incasso degli onorari scoperti deve rispettare l’art. 321 CP. E’ quindi necessario il consenso del cliente oppure la concessione di una liberatoria dal segreto professionale da parte della autorità di vigilanza (vedi art.321 cpv.2 CP).

Dopo l’unificazione del diritto federale che regola la professione d’avvocato i criteri determinanti vanno desunti dal solo diritto federale. Chi non rispetta tali criteri si espone alla sanzione penale e disciplinare.

Di norma l’avvocato che procede per l’incasso ha un interesse degno di protezione alla liberazione dal segreto; egli deve tuttavia spiegare per quali ragioni non ha potuto provvedere alla loro copertura per mezzo della richiesta di un anticipo.