Art.398 CO – L’avvocato é responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art.398 cpv.2 CO) e risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà.
Anche se non é tenuto a fornire un risultato, egli deve compiere la sua attività secondo le regole dell’arte. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un’opinione giuridica determinata.
L’avvocato non può essere in partiolare ritenuto responsabile per ogni misura o omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Spetta alle parti sopportare il rischio del processo: esse non possono trasferirlo sui loro patrocinati (DTF 134 III 534 consid. 3.2.2).