Art.261 CPC

Non è possibile ottenere l’ordine di blocco di parte del prezzo depositato presso il notaio, in conseguenza a una vendita immobiliare, sulla base di una presunta pretesa di minor valore per difetti (art.197 e segg.CO).

Nel diritto svizzero sono previste misure cautelari conservatrici per crediti pecuniari unicamente nell’ambito della procedura esecutiva. La LEF prevede infatti, a garanzia del pagamento di un credito pecuniario, il sequestro, l’inventario e il pignoramento provvisorio.  Le misure cautelari previste nel codice di procedura civile si riferiscono a crediti non pecuniari; eccezioni sussistono unicamente nell’ambito del diritto della famiglia e dei crediti derivanti da una successione.