Art. 322 c CO – Nell’ambito della problematica dei “bonus” salariali vanno distinti tre casi:

se il salario è variabile e si determina in funzione di criteri oggettivi predeterminati (ad esempio con riferimento alla cifra d’affari o all’utile annuo) trattasi di elemento dovuto (DTF 141 III 407),

se esiste un diritto alla gratifica previsto dal contratto il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il bonus disponendo tuttavia di una certa libertà nella determinazione della quantificazione (DTF 136 III 313),

se il contratto prevede la facoltà del datore di lavoro di riconoscere un bonus in linea di principio il versamento è facoltativo. Eccezionalmente, anche in questo caso, un bonus è dovuto quando è possibile dedurre un impegno tacito, dal pagamento ripetuto durante decenni senza riserve, di una gratifica (DTF 129 III 276).