Art.301 a CC – L’autorità parentale congiunta prevede il diritto di determinare il luogo di residenza del minore. In caso di coniugi separati con autorità parentale congiunta ne risulta che il cambio di domicilio di un minore richiede il consenso dell’altro coniuge e ciò sia che il trasferimento sia previsto in Svizzera, sia che il trasferimento sia previsto all’estero.
L’esigenza dell’autorizzazione non concerne il cambio di residenza del genitore con il quale il minore vive. Tuttavia, tenuto conto delle intenzioni del genitore che vuole trasferire la propria residenza e che vorrebbe avere con sé il figlio, il Giudice è tenuto a domandarsi se l’interesse del minore non sia quello del trasferimento presso l’altro genitore. Andranno considerate l’età del minore, la possibilità di adattamento in caso di trasferimento, le rispettive disponibilità dei genitori.