Art.10 cpv.2 CF, Art.8 par.1 CEDU – Il TF riconosce il diritto di scegliere la forma e il momento della propria morte come un elemento della libertà personale garantita dall’art.10 cpv.2 CF e del diritto alla autodeterminazione garantito dall’art.8 par.1 CEDU.

Tale diritto non comprende tuttavia il diritto all’assistenza al suicidio. Ne consegue che la persona che desidera morire non dispone di un diritto a beneficiare di un aiuto al suicidio che sia mediante messa a disposizione dei mezzi necessari (quando non sono adempiute le condizioni previste dalla direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche) oppure mediante un aiuto attivo (quando ad esempio a causa di paralisi la persona non è in grado di mettere fine direttamente ai suoi giorni).

Per contro tale diritto garantisce la persona di non essere impedita nella messa in pratica del proprio progetto di suicidio. Concretamente le persone capaci di discernimento, che sono in grado di assumere esse medesime il prodotto letale, beneficiano di un diritto che protegge la decisione adottata. In questo senso non esiste un diritto alla morte ma piuttosto la libertà di morire.

Il TF ha ritenuto quindi conforme alle norme costituzionali, in particolare alla libertà di credo e di coscienza (art 15 CF e 9 CEDU) ed alla parità di trattamento (art.8 CF) l’art.35 a della legge neocastellana sulla salute (“assistenza al suicidio”).