Art.217, 271 a, 272 CO – La disdetta del contratto di locazione, per poter procedere a lavori di trasformazione o di risanamento, non è contraria alla buona fede quando la presenza del conduttore rischia di comportare delle complicazioni, dei costi supplementari o un prolungamento della durata dei lavori.

La disdetta è valida tuttavia a condizione che, al momento in cui la medesima viene notificata, il locatore disponga di un progetto sufficientemente maturo e elaborato che permetta di constatare concretamente che la presenza del conduttore complicherebbe i lavori.