Art.125 CC, 8 CC – In linea generale non si può esigere da un coniuge – in ambito di divorzio – che riprenda l’attività lavorativa dopo il compimento dei 45 anni. Questo principio si applica tuttavia unicamente al caso in cui il coniuge non esercita più alcuna attività lavorativa.
La tendenza giurisprudenziale intende però ridefinire tale limite portandolo a 50 anni. Una età ancora più elevata va considerata per contro, quando si tratta di valutare l’obbligo di aumentare una attività lavorativa già svolta a tempo parziale. L’aumento dell’attività è infatti più semplice per rapporto alla ripresa della medesima.
Un contributo di mantenimento è in genere dovuto sino all’età del pensionamento del debitore.
Qualora il creditore del contributo di mantenimento sostenga che sussistono problematiche di salute che impediscono l’esercizio di una attività lavorativa, suo è l’onere probatorio.