Art.5, 10 e 116 LStr, nonché art.3 ALC, art.1 cpv.1, 2 cpv.4 e 24 allegato I ALC – I cittadini degli stati firmatari dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) possono prevalersi dei diritti previsti in questo accordo e quindi entrare e soggiornare in Svizzera durante tre mesi al massimo senza svolgere attività lucrativa. La sola condizione è il presentare all’entrata un passaporto o una carta di identità valida. Non vi è obbligo di notificare il proprio arrivo e non possono essere imposte ulteriori formalità quali la prova di disponibilità finanziaria per il sostentamento durante il proprio soggiorno.
Nel concreto il trasporto di più persone in provenienza dalla Romania ad una tariffa ordinaria di euro 120.-, adattabile alla situazione della famiglia, non è stato ritenuto costitutivo di illecito mancando la prova di un soggiorno superiore ai tre mesi.
Il fatto che le persone trasportate non disponessero dei mezzi di sostentamento e che venissero in Svizzera per darsi alla mendicità, tenuto conto di quanto previsto dall’ALC, non essendo determinante