Art.46 cpv.3 DPA, art.62 LN / TI – Il segreto professionale del notaio, così come il segreto professionale dell’avvocato, concerne tutti i fatti/documenti  che gli sono stati confidati o di cui ha avuto conoscenza nell’esercizio della propria professione nei limiti delle attività connesse alla sua funzione e ciò indipendentemente dal fatto che le abbia apprese nell’esercizio dell’attività ministeriale oppure dell’ attività accessoria collegata.

Al contrario, il segreto professionale non copre fatti/ documenti relativi all’attività commerciale che il notaio potrebbe essere chiamato a svolgere a margine dell’attività ministeriale.

Nel concreto trattavasi di sapere se, documenti relativi ad un testamento depositato presso un notaio, avrebbero potuto essere sequestrati dall’Amministrazione Federale delle contribuzioni a norma dell’art.46 DPA. Il Tribunale Federale lo ha escluso considerando che tali fatti/documenti ben si riferivano ad una attività tipica del notaio e meglio a quella di depositario dei testamenti (art.520 CC) e ciò senza necessità di approfondire la validità o meno del testamento depositato.

Il fatto che il cpv.3 dell’art. 46 DPA si limiti a riservare il segreto professionale degli avvocati è palesemente una dimenticanza del legislatore visto che il segreto professionale del notaio è riservato all’art. 50 DPA.