Art. 215, 217 e seg., 429 cpv.1 let.c CPP – Un fermo di polizia seguito da un arresto provvisorio per una durata superiore alle tre ore costituisce una limitazione alla libertà che può giustificare un indennizzo secondo gli art429 cpv.1 let.c CPP.
Nel computo delle ore non si dovrà considerare il tempo dell’interrogatorio formale. E’ unicamente il tempo durante il quale la persona è “a disposizione” della autorità a contare.
Nel caso concreto una persona fermata dalle guardie di confine alle 10 e liberata alle 17.25, dopo un controllo per droga e una ispezione corporale, è stata ritenuta adempiere alle condizioni di indennizzo.
Secondo giurisprudenza l’importo generalmente quantificato in fr. 200.- al giorno è da ritenersi adeguato anche per detenzioni di corta durata, quando non sussistono circostanze particolari.
Nel concreto l’indennizzo riconosciuto è stato di fr. 200.-.