Art.839 cpv.2 cifr.2-4 CC – Il giorno determinante per la decorrenza dei quattro mesi entro i quali va – se del caso – iscritta a registro fondiario l’ipoteca degli artigiani non dipende necessariamente dalla data di fatturazione.
Lavori effettuati dopo la fatturazione, necessari per la sicurezza della costruzione prevista nel contratto di appalto anche se di valore relativo, vanno considerati. Il termine dei quattro mesi decorre pertanto dalla loro esecuzione, anche se posteriore all’emissione della fattura. Unicamente lavori di poca importanza, accessori, differiti intenzionalmente dall’artigiano oppure ritocchi (come il rimpiazzo di parti difettose) non vengono considerati.
La valutazione di cosa costituisce completazione dell’opera va effettuata tenendo conto più dall’aspetto qualitativo che di quello quantitativo (DTF 125 III 113).