Art.20, 164 e 368 CO – Nel contratto di appalto il diritto alla risoluzione del contratto e il diritto alla riduzione del prezzo sono considerati diritti formatori strettamente connessi alla persona del titolare.
Una cessione di tali diritti, da parte dei promotori-committenti alla comunione dei comproprietari, è di conseguenza nulla.
Cedibile è per contro il diritto alla riparazione dell’opera e i crediti che discendono dal diritto alla risoluzione del contratto e dalla riduzione del prezzo. In un caso concreto determinante è l’interpretazione della dichiarazione di cessione.