Art.84 cpv.2, 85, 243 e 247 CPC – Nell’ambito di un contenzioso relativo al rifiuto di una assicurazione di corrispondere le indennità giornaliere perdita di guadagno, il TF ha avuto modo di confermare la reiezione dell’azione dell’assicurato volta a “far constatare l’esistenza di un contratto assicurativo e farne eseguire le prestazioni”.
Nella sentenza il TF ha ricordato come, se l’oggetto della lite è una pretesa pecuniaria, la petizione deve quantificarla (art.84 cpv.2 CPC). Solo eccezionalmente è possibile non precisare sin dall’inizio della causa la pretesa indicando un valore minimo litigioso provvisorio (art. 85 CPC); in questo caso l’attore dovrà cifrare la propria pretesa nelle conclusioni, dopo l’assunzione delle prove (DTF 140 III 409).
La mancata quantificazione della pretesa porta alla irricevibilità della domanda senza possibilità di correzione.