Art.884 e segg. CC, art. 27 CC e art. 19 cpv.2 CO – Il contratto di costituzione di pegno deve essere giuridicamente valido.
Esso può garantire dei crediti qualsiasi, attuali (esigibili o non), futuri, condizionati o semplicemente eventuali (DTF 71 II 262). Questi crediti possono essere di natura contrattuale, ma anche risarcitori in conseguenza al contratto concluso con la banca oppure conseguenti ad indebito arricchimento a seguito dell’annullamento, della nullità o della revoca del contratto. Il principio della specialità non si applica in modo rigido. Basta che i crediti garantiti dal contratto di pegno siano determinati o sufficientemente determinabili al momento della conclusione del contratto di pegno (DTF 51 II 273) o che siano connessi alla relazione d’affari tra creditore e debitore (rapporto di base). Una tale connessità non è data tuttavia quando il creditore pignoratizio si è fatto cedere il credito da un terzo.
Quando il contratto costitutivo di pegno prevede che il pegno garantisca l’insieme dei crediti attuali e futuri della banca verso il cliente, la liceità dello stesso va valutata giusta gli art. 27 CC e 19 cpv.2 CO. L’impegno inteso a garantire tutti i crediti futuri che una persona potrebbe avere nei confronti della banca senza che siano definiti un limite temporale, il genere di affari dal quale risultano o il modo secondo cui la banca ha acquisito i crediti è nullo. Un credito futuro eventuale deve essere prevedibile al momento della conclusione del contratto e un credito derivante da una azione revocatoria di un terzo o un’altra azione conseguente a una frode non entrano in questa categoria.