Art. 487 e 488 CO – Il cliente ha di principio il dovere di depositare oggetti di valore presso l’albergatore il quale deve garantire ai propri ospiti un deposito in luogo sicuro.
Un albergatore “di lusso” che non assume misure specifiche per filtrare i visitatori in particolare per quanto attiene all’accesso alle camere degli ospiti nel periodo delle festività di fine anno viola tuttavia i propri doveri in quanto – considerando il periodo a rischio – deve considerare il fatto che i propri ospiti (malgrado l’avviso) conserveranno nelle proprie camere oggetti di valore.
La colpa del cliente che non ha depositato i propri gioielli presso l’albergatore ma che li ha tenuti nella propria stanza, vittima di un furto, non interrompe la responsabilità dell’albergatore.