Art. 15, 140, 141 e 198 CPP – Solamente il Ministero Pubblico è competente per ordinare la presa del sangue in presenza di sospetti che lascino pensare ad una inattitudine alla guida trattandosi di una misura coercitiva (vedi l’art.198 CPP).
L’art.141 cpv.4 CPP interdisce l’utilizzo di prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili (siccome assunte illecitamente), quando però vi è una alta verosimiglianza a che la seconda prova sarebbe stata assunta comunque l’utilizzo della medesima resta lecito. La semplice possibilità teorica di ottenere questa prova in modo lecito tuttavia non è sufficiente (DTF 138 IV 169).
Nel concreto la polizia, intervenendo il mattino presto di una sabato di Carnevale, avrebbe verosimilmente verificato l’idoneità alla guida del ricorrente sottoponendolo comunque ad un esame della persona (odore di alcool, affaticamento, rossore negli occhi) ed al successivo interrogatorio. L’art.141 cpv.4 CPP quindi risulta inapplicabile con riferimento a tali riscontri. Il quesito è per contro rimasto aperto per quanto attiene al test alcolemico.