Art.56, 85 e 132 CPC –
La parte che ha presentato una azione creditoria non quantificando l’importo, conformemente all’art. 85 CPC, deve cifrare la propria pretesa appena possibile.
Il Giudice non è tenuto a interpellare la parte che non quantifica la propria pretesa nemmeno a livello di conclusioni di causa, in particolare se la stessa è assistita da un legale.
La negligenza non può essere corretta in appello. Non si tratta infatti di un vizio di forma suscettibile di correzione conformemente all’art. 132 CPC.