Art.517 CC – Il de cujus può nominare un esecutore testamentario alfine di garantirsi la messa in esecuzione delle proprie ultime volontà.

La responsabilità dell’esecutore testamentario si valuta in forza delle norme sul mandato (DTF 101 II 47). La prova della violazione dei doveri dell’esecutore, del pregiudizio e del rapporto di causalità compete agli eredi, la colpa è presunta.

Il de cujus può determinare i poteri dell’esecutore testamentario, se nulla è stato previsto i suoi diritti ed obblighi corrispondono a quelli dell’amministratore della successione (art.518 cpv.1 CC). Assumendo una posizione indipendente l’esecutore non è legato alla volontà degli eredi salvo al momento di determinare le modalità di divisione della successione, dove dovrà tenere conto di quanto espresso dagli eredi a condizione che sia compatibile con la legge e le disposizioni di ultime volontà del defunto.

Quando il valore della successione è importante l’esecutore deve definire una strategia di investimento per la durata della propria attività. La necessità di conservare la sostanza della successione e il tempo a disposizione per liquidarla comportano una capacità ridotta in materia di assunzione di rischi. In forza del diritto generale di informazione, in caso di gestione di titoli, l’esecutore deve informare gli eredi sulla composizione del portafoglio, sulla strategia di investimento adottata e sulle misure che intende assumere. Se l’esecutore supera il potere di apprezzamento di cui dispone la sua responsabilità è attivata.