Art. 158 cifr.1 CP – Il gestore patrimoniale si rende colpevole di amministrazione infedele se non informa il suo cliente delle retribuzioni o delle retrocessioni che riceve dalla banca depositaria.
Il TF ha già giudicato che può rendersi colpevole di truffa per omissione l’organo di una società di gestione che assume una posizione di garante verso il cliente e che nasconde al cliente una informazione in violazione del proprio dovere di fedeltà (art. 398 cpv.2 CO) – vedi DTF 6S.23/2002 dell’8.4.2002 consid.2c.
Analogamente va quindi considerato che la violazione del dovere del mandatario di rendere conto può realizzare le condizioni dell’art. 158 CP.