Art.39 LAINF, 49 OAINF e 133 CP – L’assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) è legittimata a ridurre le prestazioni per i superstiti nel caso in cui l’assicurato deceduto abbia partecipato a una rissa o a una bagarre.

La nozione di partecipazione ad una rissa o a una bagarre è più ampia di quella prevista all’art.133 CP. E’ sufficiente infatti che l’assicurato entri nella zona di pericolo partecipando ad una lite, non è invece richiesto che egli abbia partecipato attivamente o che abbia commesso una qualche colpa. Necessario è tuttavia che egli si sia reso conto o avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo.

Nel concreto l’assicurato, ucciso a coltellate all’esterno di un locale, dopo che aveva preso parte ad una lite che l’aveva opposto a un gruppo di amici all’interno del medesimo, doveva rendersi conto uscendo – appena 10 minuti dopo tale gruppo (allontanato dalla securitas) – assumeva dei rischi. In un contesto di rissa poi l’uso di un arma pericolosa da parte di un partecipante, quale un coltello, è una eventualità che deve essere considerata.