Art.731 b cpv.1 CO

Quando viene constatata una carente organizzazione il Giudice prende le misure che si impongono.

Vi è carente organizzazione in una SA quando due sono i soci al 50% e, visto le posizione divergenti, la società risulta paralizzata.

Secondo giurisprudenza è allora possibile prevedere la vendita all’asta di modo che uno degli azionisti acquisti le azioni dell’altro (DTF 138 III 294). Il Giudice non è legato alla misura che le parti propongono ma può assumerne un’altra nel rispetto del principio della proporzionalità. Lo scioglimento della società costituisce l’ ultima ratio.