Art. 322 e 322 d CO – Si distingue :
il salario variabile, che il datore di lavoro deve corrispondere, quando l’importo è determinato o oggettivamente determinabile secondo contratto;
la gratifica che il datore di lavoro deve corrispondere quando le parti hanno definito il principio del versamento di un bonus riservandosi unicamente di definire l’importo. Il dipendente dispone della medesima pretesa se il bonus è stato versato per tre anni consecutivi senza riserve;
la gratifica facoltativa è invece data quando non si è definito il principio. E ciò anche se un bonus è stato versato anno per anno con la riserva che il versamento aveva natura facoltativa. Una eccezione sussiste solamente quando il bonus con riserva è stato versato per decenni oppure quando con il proprio comportamento il datore di lavoro ha dimo0strato di sentirsi obbligato al versamento (vedi 4A_463/2017 e 4A_172/2012).