Art.301 a e 450 c CC – Art. 13 CPC – Convenzione dell’Aia 19.10.1996
Il trasferimento all’estero di minori soggiace a consenso di entrambi i genitori separati aventi autorità parentale congiunta. In caso di disaccordo è richiesta l’autorizzazione del Giudice.
Il trasferimento all’estero effettuato dopo l’emissione della decisione di prima istanza che lo autorizza e che ritira l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso è legale. La decisione di prima istanza essendo esecutiva.
Il giudizio che autorizza il trasferimento all’estero non deve ritirare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso se non in casi eccezionali (vedi anche DTF 143 III 193).