Art.146 CP

Il fatto di tacere l’esistenza di una proprietà all’estero da parte di chi beneficia di prestazioni sociali può risultare costitutivo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP.

Ciò è dato in particolare quando la dissimulazione è intervenuta a più riprese malgrado reiterate domande della cassa che richiedeva di aggiornare i dati della situazione personale del beneficiario.

Non è invece sufficiente, per una condanna per truffa, la violazione del dovere di informare (vedi DTF 140 IV 11 e DTF 140 IV 206).