Art. 321 CP e 328 b CO – Il medico di fiducia incaricato da un datore di lavoro di valutare la capacità lavorativa di un dipendente è tenuto al segreto professionale secondo l’art.321 CP. L’autorizzazione che il dipendente rilascia al medico secondo cui questi può rilasciare un certificato al datore di lavoro è da intendersi limita ad informazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 328 b CO ossia relative alla sua idoneità lavorativa o necessarie all’esecuzione del contratto di lavoro.
La dottrina osserva al riguardo che è la natura dell’impiego a determinare l’estensione della protezione del lavoratore.